(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                     n. 9 del 18 febbraio 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Commissione di garanzia regionale
 
  1.  Presso  la  Presidenza  della  Giunta regionale e' istituita la
Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la
campagna elettorale dei candidati alla carica  di  sindaco,  di  vice
sindaco,  di  consigliere  comunale  e  circoscrizionale,  di seguito
denominata  Commissione,  composta  da  due  dottori  commercialisti,
iscritti  da  almeno  cinque  anni  nell'albo  professionale,  da due
dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali  e  da
un segretario comunale.
  2.  I  componenti  della  Commissione sono nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale, da emanarsi non  oltre  il  decimo
giorno antecedente la data dell'elezione.
  3.  I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali,
hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta  cui  prendono  parte,
alla  corresponsione  di  una indennita' di presenza da stabilire con
provvedimento della Giunta regionale.