(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 9 del 18 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Commissione di garanzia regionale 1. Presso la Presidenza della Giunta regionale e' istituita la Commissione di garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, di seguito denominata Commissione, composta da due dottori commercialisti, iscritti da almeno cinque anni nell'albo professionale, da due dipendenti regionali appartenenti alle qualifiche dirigenziali e da un segretario comunale. 2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi non oltre il decimo giorno antecedente la data dell'elezione. 3. I componenti della Commissione, esclusi i dipendenti regionali, hanno diritto, per ciascuna giornata di seduta cui prendono parte, alla corresponsione di una indennita' di presenza da stabilire con provvedimento della Giunta regionale.